Note legali

Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e- commerce. E’ necessario comunque precisare che il decreto non esaurisce la disciplina del contratto di commercio elettronico. Infatti, questo è comunque disciplinato dalla normativa generale sui contratti disciplinata dal Codice Civile, ad esempio in tema requisiti del contratto, conclusione, adempimento o inadempimento. Inoltre resta applicabile, nel caso di servizi offerti a consumatori, tutta la normativa del Codice del Consumo ( D.Lvo 6 sett. 2005 n. 206 - recentemente modificato) riguardo i contratti a distanza, gli obblighi informativi, il diritto di recesso, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa. Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal Codice sulla Privacy. Definiamo ora l’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70. Per servizi della società dell’informazione si intende qualsiasi servizio prestato a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale del destinatario del servizio. Per servizio a distanza si intende un servizio prestato senza la presenza fisica simultanea delle parti.  Per servizio per via elettronica si intende un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento. Per servizio si intende la trasmissione di dati su richiesta individuale.